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La spesa relativa alla costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, sara' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a cari della provincia.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
