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[1]I progetti per i lavori di cui al precedente articolo saranno compilati ed eseguiti a cura del Commissariato civile per la Basilicata.
[2]Il Commissariato civile stabilira' quindi il riparto della suaccennata somma di L. 10,000,000 fra i Comuni sopra nominati. Per la fornitura di acqua potabile ai Comuni inscritti nella tabella E sara' provveduto nei limiti del necessario. Ai Comuni non inscritti nella tabella E, che posteriormente al 1° luglio 1903 abbiano appaltato opere di conduttura d'acqua potabile sara' accordato un contributo in ragione della meta' della spesa. Qualora un Comune intenda eseguire un'opera di conduttura d'acqua potabile, che importi una spesa superiore alla somma assegnata dal Commissario, la differenza sara' a carico del Comune.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
