Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata la spesa di L. 2,500,000, delle quali L. 900,000 per spese del Commissariato civile, e L. 1,600,000 per imprevisti relativi alle opere pubbliche indicate nelle sezioni I, II e III del presente titolo. La detta somma di L. 2,500,000 sara' ripartita in conformita' ai numeri 6 e 7 della tabella F annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
