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[1]In mancanza di mezzi di cui nell'articolo precedente per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantita' di grano occorrente per la dotazione del Monte. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facolta' d'imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

[2]Durante il termine della gratuita concessione, che potra' esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sara' esente dalla imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andra' in deduzione del contingente e non sara' in nessun caso reimposta.

[3]La coltura del terreno sara' sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante circondariale di cui nell'art. 32.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art7 · fonte del testo

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