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[1]Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in denaro.
[2]In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 10 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
