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[1]I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini della presente legge, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.
[2]Non appena detti terreni saranno messi a cultura, dovra' esserne fatta denuncia all'agenzia delle imposte nei ruoli da stabilirsi dal regolamento, e dal primo anno in cui la coltura sara' stata attuata decorrera' il ventennio di esenzione.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
