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Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio le Societa', i Consorzi ed i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali, di cui all'articolo 46 della presente legge, limitatamente al reddito del loro esercizio industriale, nonche', sempre per il reddito del loro esercizio industriale, gli esercenti di opifici industriali stabiliti a nuovo, usando della forza motrice prodotta a mezzo delle suddette derivazioni. Tale esenzione non competera' a quelli opifici esistenti che trasformassero solamente i loro motori usando della accennata nuova forza motrice.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art81 · fonte del testo

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