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[1]Agli opifici nuovi per industrie non esercitate nella Provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s'impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente, e' concessa, per un decennio dal loro impianto, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile pei relativi redditi industriali.
[2]Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l'esenzione predetta e' limitata a cinque anni dal relativo impianto, purche' questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.
[3]Gli opifici nuovi o ampliati, di cui in questo e nel precedente articolo, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sara' applicata l'esenzione dalla ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
