Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Agli opifici nuovi per industrie non esercitate nella Provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s'impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente, e' concessa, per un decennio dal loro impianto, la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile pei relativi redditi industriali.

[2]Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l'esenzione predetta e' limitata a cinque anni dal relativo impianto, purche' questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

[3]Gli opifici nuovi o ampliati, di cui in questo e nel precedente articolo, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sara' applicata l'esenzione dalla ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art82 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari