Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ogni anno nel bilancio del Ministero dell'interno sara' aperto un capitolo di spesa con uno stanziamento a favore dell'Opera nazionale nella cifra reputata necessaria per sopperire ai fini della presente legge.
tolto: Nello stato di previsione del bilancio degli interni per l'esercizio 1916-917, oltre lo stanziamento di lire 500.000 portato dal decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, sara' stanziata la somma di lire 1.000.000.
tolto: L'Opera nazionale si giovera' altresi' dei fondi da essa raccolti con lasciti, con donazioni, colle sovvenzioni di Opere pie e di altri Istituti.
tolto: Il patrimonio residuo dell'Opera nazionale, cessate le necessita' derivanti dalla guerra, sara' d'evoluto a vantaggio di enti che esercitino la protezione degli invalidi per infortuni sul lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art10 · fonte del testo