Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varra' della industria nazionale, secondo i tipi che saranno scelti d'accordo con l'Opera nazionale. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenuto dall'Opera nazionale nei limiti ed alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sara' pure a carico dell'Opera nazionale la spesa per gli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, da fornirai dagli Istituti di rieducazione in aggiunta agli apparecchi gia' forniti dall'amministrazione militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art17 · fonte del testo