Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'Istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'Istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorita' sanitarie militari, potra' autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli Istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto.
tolto: Dette licenze potranno sempre consentirsi, quando sia ritenuto opportuno anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorche' gl'invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art15 · fonte del testo