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Agli effetti del soccorso giornaliero, le famiglie dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra avranno lo stesso trattamento delle famiglie di militari richiamati, trattenuti o volontari, anche se tale non sia la condizione dei militari stessi, escluso in ogni caso qualsiasi limite di eta' nei riguardi della madre. Il soccorso giornaliero sara' corrisposto - sempre limitatamente ai congiunti che abbiano con i militari invalidi i vincoli di parentela indicati nell'art. 5 del R decreto 13 maggio 1915, n. 620 - pel periodo che corre dalla verificatasi inabilita' all'invio del militare in congedo assoluto.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art18 · fonte del testo