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La presente legge non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art19 · fonte del testo