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Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi della guerra, che si trovino nella incapacita' assoluta a lavoro proficuo, le disposizioni di legge a favore degli orfani della guerra.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art20 · fonte del testo