Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 273 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli Istituti di credito fondiario e agrario, dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolezze di saggio d'interesse e di ammortamento, di modalita' e di limiti del credito per l'acquisto di un terreno coltivabile o di proprieta' rustica e per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta.
tolto: Gli Istituti suddetti vi rimangono autorizzati con la presente legge.
tolto: Alle case popolari o economiche acquistate o costruite dagli invalidi a tenore di questo articolo sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi III e V della legge 27 febbraio 1908 (testo unico), n. 89.
tolto: I terreni coltivabili, le proprieta' rustiche, le case popolari o economiche cosi' acquistate o costruite, sono insequestrabili e inalienabili a tenore dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1908 (testo unico), n. 89, sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova e i figli o gli eredi, hanno facolta' di optare fra la alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito, o l'applicazione degli articoli 27 e 28 della citata legge sulle case popolari o economiche, proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.
tolto: La pensione degli invalidi potra' anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni per i quali essa sia richiesta.
tolto: Le modalita' e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento di cui all'art. 1°.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art21 · fonte del testo