Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
tolto: E' derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento di enti pubblici, che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.
tolto: Ogni anno, entro il 31 marzo, dal ministro dell'interno sara' presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'Opera nazionale per gli invalidi della guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art23 · fonte del testo