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[1]La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

[2]E' derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento di enti pubblici, che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

[3]Ogni anno, entro il 31 marzo, dal ministro dell'interno sara' presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'Opera nazionale per gli invalidi della guerra.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art23 · fonte del testo