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[1]La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
[2]E' derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento di enti pubblici, che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.
[3]Ogni anno, entro il 31 marzo, dal ministro dell'interno sara' presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'Opera nazionale per gli invalidi della guerra.
Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
