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[1]Il Governo del Re provvedera' d'urgenza col mezzo dei Ministeri della guerra, della marina e dell'interno ad un censimento degli invalidi della guerra riformati e da riformare ed alla compilazione di uno schedario mediante il quale gli organi competenti e specialmente l'Opera nazionale possano seguire le sorti di ciascun invalido e provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 25 marzo 1917.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Boselli - Orlando - Sonnino - Colosimo - Sacchi - Meda - Carcano - Morrone - Corsi - Ruffini - Bonomi - Arlotta - Raineri - De Nava - Fera - Bianchi - Bissolati - Comandini - Scialoja.

[6]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art24 · fonte del testo