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[1]L'Opera nazionale, valendosi del concorso delle istituzioni di cui al comma a) del precedente articolo, le coordina, le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti autorita' ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta l'autonomia di gestione, ma ne puo' chiedere e promuovere la riforma degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento quando esse non rispondano ai fini per i quali sono state costituite, o non sia regolare la loro amministrazione, esercitando quindi, sovra di esse, poteri di controllo e di vigilanza.

[2]L'Opera nazionale puo' creare o promuovere la costituzione di speciali Comitati o Istituti la' dove non ne siano sorti e puo' nominare speciali delegati dove lo ritenga opportuno.

[3]Puo' anche, eventualmente, promuovere dai prefetti la costituzione d'ufficio di federazioni provinciali fra gli enti, i Comitati e gli Istituti di cui al comma a) del precedente articolo.

[4]Puo' richiedere al ministro dell'interno la costituzione di federazioni interprovinciali fra i detti enti, Comitati e Istituti.

[5]Le norme per l'esercizio delle facolta' consentite dal presente articolo saranno stabilite col regolamento per l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art5 · fonte del testo