Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 151 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I militari, che a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra, potranno, quando la infermita' consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorita' militare, rimanere in servizio.
tolto: Gli invalidi saranno riammessi negli uffici pubblici nei quali gia' si trovavano nel momento della loro chiamata alle armi per l'attuale guerra e per i non militari al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, purche' abbiano riacquistata la capacita' di prestare utile servizio.
tolto: Tale idoneita', in caso di contestazione, sara' accertata d'ufficio dall'Amministrazione interessata, in unione a un sanitario delegato dall'Opera nazionale, con le norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1.
tolto: L'invalido riconosciuto idoneo sara' invitato dall'Amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, e qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sara' conferito secondo le norme in vigore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art6 · fonte del testo