Art. 1
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[1]E' istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge e per organico.
[2]Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed e' rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, e' considerata come amministrazione dello Stato.
[3]Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sara' provveduto alla costituzione e a funzionamento del nuovo ufficio a spese della Cassa di previdenza, in correlazione cogli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.
[4]La presente legge non e' applicabile agli insegnanti elementari, ai medici e a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 31 maggio 1955
