Art. 1
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[1]E' istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge e per organico. 6
[2]Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed e' rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, e' considerata come amministrazione dello Stato.
[3]Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sara' provveduto alla costituzione e a funzionamento del nuovo ufficio a spese della Cassa di previdenza, in correlazione cogli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.
[4]La presente legge non e' applicabile agli insegnanti elementari, ai medici e a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1955, n. 379
6La L. 11 aprile 1955, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: "Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali"". Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1953.
Testo in vigore dal 31 maggio 1955 al 16 dicembre 2009
