Art. 11
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[1]Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono lire trecento, vanno sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento le quote superiori a L. 1000.
[2]In nessun caso pero' le pensioni al netto dell'uno per cento possono discendere sotto le lire trecento.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
