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[1]Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono lire trecento, vanno sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento le quote superiori a L. 1000.

[2]In nessun caso pero' le pensioni al netto dell'uno per cento possono discendere sotto le lire trecento.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art11 · fonte del testo

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