Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il fondo degli utili, salvo il disposto dell'art. 24, e' ripartito per la prima volta alla fine del primo decennio dalla data di attuazione della presente legge e successivamente di anno in anno nel fondo d'invalidita' e nella riserva di garanzia.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
