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Il fondo degli utili, salvo il disposto dell'art. 24, e' ripartito per la prima volta alla fine del primo decennio dalla data di attuazione della presente legge e successivamente di anno in anno nel fondo d'invalidita' e nella riserva di garanzia.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art15 · fonte del testo

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