Art. 18
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[1]Il capitale corrispondente a ciascuna pensione liquidata si versa all'atto della liquidazione dell'assegno di riposo nel fondo delle pensioni.
[2]Nello stesso fondo sono versati anche i capitali corrispondenti alle pensioni liquidate a favore delle vedove e degli orfani ai sensi dell'art. 24.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
