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[1]Il capitale corrispondente a ciascuna pensione liquidata si versa all'atto della liquidazione dell'assegno di riposo nel fondo delle pensioni.

[2]Nello stesso fondo sono versati anche i capitali corrispondenti alle pensioni liquidate a favore delle vedove e degli orfani ai sensi dell'art. 24.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art18 · fonte del testo

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