Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'inabilita' fisica dell'impiegato e' accertata da visita medica collegiale e con le norme da determinarsi nel regolamento.
[2]La spesa della visita medica e' a carico di chi la chiede.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
