Art. 29
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il periodo di anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennita' da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso i Comuni dove esistevano regolamenti speciali alla data dell'attuazione della presente legge, quando non sia stato anteriormente liquidato alcuno assegno d'indennita' o di pensione per tale servizio.
tolto: La pensione o l'indennita' e' in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa di previdenza e dei Comuni aventi regolamento speciale per le pensioni in ragione della somma totale degli stipendi che i Comuni iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.
tolto: Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennita' e' sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sui Comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita per le esazioni dei contributi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art29 · fonte del testo
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