Art. 29
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[1]Il periodo di anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennita' da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso i Comuni dove esistevano regolamenti speciali alla data dell'attuazione della presente legge, quando non sia stato anteriormente liquidato alcuno assegno d'indennita' o di pensione per tale servizio.
[2]La pensione o l'indennita' e' in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa di previdenza e dei Comuni aventi regolamento speciale per le pensioni in ragione della somma totale degli stipendi che i Comuni iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.
[3]Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennita' e' sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sui Comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita per le esazioni dei contributi.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
