Art. 30
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[1]Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o della indennita' devono essere presentate al Prefetto, il quale le trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.
[2]Le pensioni e l'indennita' sono liquidate dall'amministrazione suddetta e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, del quale fa parte il capo degli uffici della previdenza istituiti presso la Cassa medesima.
[3]Gl'impiegati, le loro vedove, e i loro orfani se lasciano trascorrere piu' di due anni dal giorno in cui potrebbe cominciare il godimento della pensione rispettiva senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
