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[1]Per il riconoscimento di cui all'art. 36 i Comuni corrispondono alla Cassa con le stesse norme stabilite per il contributo ordinario durante i primi quindici anni dall'attuazione della presente legge, un contributo straordinario del due per cento sugli stipendi corrispondenti alla data medesima, ai posti stabiliti per legge o per organico.

[2]Tale contributo e' separatamente capitalizzato nel fondo dei riscatti, per essere distribuito alla fine del primo decennio e successivamente di anno in anno sino al quindicesimo, nei singoli conti individuali a favore degli impiegati che si valgano della facolta' concessa dall'art. 36. La contribuzione e' fatta proporzionatamente alle somme accumulate nei conti stessi coi cinque sesti del contributo straordinario personale di cui all'articolo precedente, ed in misura che non ecceda tali somme.

[3]Nel fondo dei riscatti e' anche versato il contributo straordinario del due per cento sugli stipendi degli impiegati che non si valgano della facolta' concessa dall'art. 36, nonche' di quelli che entreranno in servizio dopo la data di attuazione della presente legge, e di coloro che hanno compiuto il versamento relativo al periodo di riscatto prima della scadenza del decennio.

[4]Esaurito il periodo di funzionamento del fondo dei riscatti, le somme in esso eventualmente rimaste, come pure le entrate annuali di cui al comma precedente, saranno versate nel fondo di riversibilita'.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art38 · fonte del testo

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