Art. 7
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In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o piu' Comuni, il contributo ordinario stabilito dagli art. 5 e 6, nonche' i contributi straordinari di cui agli art. 36, 37 e 38 della presente legge, tanto per l'impiegato che per gli Enti, e' ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai Comuni all'impiegato medesimo.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
