[1]Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.
[2]Nel fondo delle pensioni sara' versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.
[3]Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono gia' impegnati nei conti individuali, e vi sara' pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa, senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.
Testo vigente dal 13 dicembre 1907
