[1]Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

[2]Nel fondo delle pensioni sara' versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

[3]Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono gia' impegnati nei conti individuali, e vi sara' pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa, senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art7 · fonte del testo

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