Indice per libri, titoli e capi
Lavoro
Che istituisce una Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari
Legge 12 dicembre 1907, n. 754
- Aggiornato al
- 31 maggio 1955
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1E' istituita una «Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari». Essa e'…
- Art. 2L'inscrizione alla Cassa di previdenza e' obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari…
- Art. 3Le attivita' della Cassa sono costituite: a) dal contributo annuo degli inscritti, nella…
- Art. 4I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno…
- Art. 5La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante e amministratrice della Cassa di…
- Art. 6Per ciascun ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa di previdenza che non sia gia'…
- Art. 7Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali…
- Art. 8Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai…
- Art. 9Hanno diritto ad esser collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro…
- Art. 10Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione della…
- Art. 11Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni…
- Art. 12Qualunque sia la causa per cui l'ufficiale giudiziario e' collocato a riposo con…
- Art. 13Agli ufficiali giudiziari pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la…
- Art. 14Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso sara'…
- Art. 15Hanno diritto ad una indennita' per una sola volta gli ufficiali giudiziari inscritti…
- Art. 16Gli eredi legittimi o legatari a norma del codice civile, dell'ufficiale giudiziario che…
- Art. 17L'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio…
- Art. 18Le pensioni, le indennita' ed i capitali, di cui agli articoli precedenti, saranno…
- Art. 19Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di…
- Art. 20Per gli ufficiali giudiziari, nominati dopo l'attuazione della presente legge, il…
- Art. 21Finche' le deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei…
- Art. 22Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti compilera' il…
- Art. 23La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e…
- Art. 24Gli ufficiali giudiziari, gia' in servizio, che si varranno della facolta' di inscriversi…
- Art. 25Chiuso il periodo delle inscrizioni facoltative il Ministero di grazia e giustizia…
- Art. 26L'Amministrazione della Cassa di previdenza al momento dell'apertura del conto…
- Art. 27Agli ufficiali giudiziari, gia' in servizio alla data della promulgazione della presente…
- Art. 28A tutti gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza e' fatta facolta' di…
- Art. 29Non e' portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della…
- Art. 30Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvedera'…
