[1]Per ciascun ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa di previdenza che non sia gia' pensionato, e' aperto un conto individuale al quale vengono accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'ufficiale stesso e dallo Stato come e' prescritto all'art. 4.
[2]Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'art. 22.
[3]Nel regolamento di cui all'art. 30 saranno precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, fatta eccezione per i due primi anni d'istituzione della Cassa durante i quali il saggio dell'interesse e' stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati a conto individuale in ragione composta del loro capitale gia' costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva eta'; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1º dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.
Testo vigente dal 13 dicembre 1907
