Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi gia' pensionati di cui all'art. Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art8 · fonte del testo

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