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[1]E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con l'incarico:

  • a)di accertare gli oneri finanziari risultanti a carico dello Stato, per spese dipendenti dalla guerra, e le modalita' della loro erogazione;
  • b)di procedere alla revisione dei contratti, delle commesse, delle indennita' di requisizione e di espropriazione, dei compensi attribuiti in sede di sistemazione dei contratti di guerra, dei provvedimenti relativi alla alienazione del materiale bellico, nonche' dei pagamenti di qualsiasi genere fatti o a farsi in dipendenza della guerra e in dipendenza degli approvvigionamenti, consumi e servizi di ogni genere alla guerra inerenti;

[2]c)((di accertare, in ordine agli oggetti indicati nei comma a) e b), ogni responsabilita' morale, politica, amministrativa, o giuridica anche in via solidale, ed anche contro gli amministratori di Societa' contraenti, in proprio, per recupero dei lucri indebiti od eccessivi.

  • d)di proporre provvedimenti conservativi e definitivi atti a reintegrare l'Erario di cio' che possa risultare doversi ricuperare a norma del comma precedente, e cio' indipendentemente da qualsiasi sentenza o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, anche se passata in cosa giudicata.

[3]I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857.

[4]Contro i provvedimenti definitivi e' ammesso, nel termine di un mese dalla notificazione, reclamo che non sospende la esecuzione del provvedimento. La cognizione del reclamo e' deferita a un collegio arbitrale, che puo' essere diviso, occorrendo, in due sezioni, e sara' composto di cinque membri dei quali tre saranno scelti dai rispettivi primi presidenti, fra i presidenti di sezione e i consiglieri di cassazione della Corte di Roma, ed i consiglieri di Stato e della Corte dei conti e gli altri due saranno per ogni controversia nominati uno dal ministro del tesoro e l'altro dalla parte ricorrente secondo le norme da stabilirsi nel decreto Reale indicato nell'art. 2 della legge 18 luglio 1920, n. 999.

[5]Il detto Collegio decidera' senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti l'autorita' giudiziaria.

[6]Il Collegio arbitrale avra' facolta' di sospendere con ordinanza motivata, su domanda degli interessati, sommariamente e sollecitamente istruita, la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta fino al giudizio di merito sul reclamo presentato allo stesso Collegio.

[7]Contro la decisione del Collegio non sara' ammesso alcun mezzo d'impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1922 al 22 giugno 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1922

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1920 al 1 febbraio 1922. 8 parole tolte, 282 parole aggiunte in 7 capoversi.

c)di accertare tolto: in ordinoaggiunto: , in ordine agli oggetti indicati nei tolto: commi aggiunto: comma a) e b), ogni responsabilita' morale, tolto: giuridica, amministrativa, politica; aggiunto: politica, amministrativa, o giuridica anche in via solidale, ed anche contro gli amministratori di Societa' contraenti, in proprio, per recupero dei lucri indebiti od eccessivi.

d) di proporre provvedimenti aggiunto: conservativi e definitivi atti a reintegrare tolto: l'orario aggiunto: l'Erario di cio' che possa risultare doversi ricuperare aggiunto: a norma del comma precedente, e cio' indipendentemente da qualsiasi sentenza tolto: e aggiunto: o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o specialeaggiunto: , anche se passata in cosa giudicataaggiunto: .

aggiunto: I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857.

aggiunto: Contro i provvedimenti definitivi e' ammesso, nel termine di un mese dalla notificazione, reclamo che non sospende la esecuzione del provvedimento. La cognizione del reclamo e' deferita a un collegio arbitrale, che puo' essere diviso, occorrendo, in due sezioni, e sara' composto di cinque membri dei quali tre saranno scelti dai rispettivi primi presidenti, fra i presidenti di sezione e i consiglieri di cassazione della Corte di Roma, ed i consiglieri di Stato e della Corte dei conti e gli altri due saranno per ogni controversia nominati uno dal ministro del tesoro e l'altro dalla parte ricorrente secondo le norme da stabilirsi nel decreto Reale indicato nell'art. 2 della legge 18 luglio 1920, n. 999.

aggiunto: Il detto Collegio decidera' senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti l'autorita' giudiziaria.

aggiunto: Il Collegio arbitrale avra' facolta' di sospendere con ordinanza motivata, su domanda degli interessati, sommariamente e sollecitamente istruita, la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta fino al giudizio di merito sul reclamo presentato allo stesso Collegio.

aggiunto: Contro la decisione del Collegio non sara' ammesso alcun mezzo d'impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art1 · fonte del testo