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[1]E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con l'incarico:

  • a)di accertare gli oneri finanziari risultanti a carico dello Stato, per spese dipendenti dalla guerra, e le modalita' della loro erogazione;
  • b)di procedere alla revisione dei contratti, delle commesse, delle indennita' di requisizione e di espropriazione, dei compensi attribuiti in sede di sistemazione dei contratti di guerra, dei provvedimenti relativi alla alienazione del materiale bellico, nonche' dei pagamenti di qualsiasi genere fatti o a farsi in dipendenza della guerra e in dipendenza degli approvvigionamenti, consumi e servizi di ogni genere alla guerra inerenti;

[2]c)di accertare, in ordine agli oggetti indicati nei comma a) e b), ogni responsabilita' morale, politica, amministrativa, o giuridica anche in via solidale, ed anche contro gli amministratori di Societa' contraenti, in proprio, per recupero dei lucri indebiti od eccessivi.

  • d)di proporre provvedimenti conservativi e definitivi atti a reintegrare l'Erario di cio' che possa risultare doversi ricuperare a norma del comma precedente, e cio' indipendentemente da qualsiasi sentenza o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, anche se passata in cosa giudicata.

[3]I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857.

[4]Contro i provvedimenti definitivi e' ammesso, nel termine di un mese dalla notificazione, reclamo che non sospende la esecuzione del provvedimento. La cognizione del reclamo e' deferita a un collegio arbitrale, che puo' essere diviso, occorrendo, in due sezioni, e sara' composto di cinque membri dei quali tre saranno scelti dai rispettivi primi presidenti, fra i presidenti di sezione e i consiglieri di cassazione della Corte di Roma, ed i consiglieri di Stato e della Corte dei conti e gli altri due saranno per ogni controversia nominati uno dal ministro del tesoro e l'altro dalla parte ricorrente secondo le norme da stabilirsi nel decreto Reale indicato nell'art. 2 della legge 18 luglio 1920, n. 999. 3

[5]Il detto Collegio decidera' senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti l'autorita' giudiziaria.

[6]Il Collegio arbitrale avra' facolta' di sospendere con ordinanza motivata, su domanda degli interessati, sommariamente e sollecitamente istruita, la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta fino al giudizio di merito sul reclamo presentato allo stesso Collegio.

[7]Contro la decisione del Collegio non sara' ammesso alcun mezzo d'impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio D.L. 14 giugno 1923, n. 1286, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 2, comma 1 della Legge 29 dicembre 1921, n. 1979, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n 1979, saranno aggregati, per la eventuale sostituzione dei membri effettivi, due membri supplenti nominati, su designazione del primo presidente della Corte di Cassazione del Regno, nei modi stabiliti dall'art. 13 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, fra i magistrati aventi grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello".

Testo in vigore dal 22 giugno 1923 al 28 dicembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 1923

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1922 al 22 giugno 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 14 giugno 1923, n. 1286, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 2, comma 1 della Legge 29 dicembre 1921, n. 1979, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n 1979, saranno aggregati, per la eventuale sostituzione dei membri effettivi, due membri supplenti nominati, su designazione del primo presidente della Corte di Cassazione del Regno, nei modi stabiliti dall'art. 13 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, fra i magistrati aventi grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art1 · fonte del testo