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La Commissione dovra' presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di sei mesi dalla sua costituzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1236, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la presente legge, e' assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1921 al 1 febbraio 1922
