Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1236, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la presente legge, e' assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori.
L. 29 dicembre 1921, n. 1979
2La L. 29 dicembre 1921, n. 1979 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine assegnato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la presente, e' prorogato fino al 30 giugno 1922.
L. 6 agosto 1922, n. 1240
3La L. 6 agosto 1922, n. 1240 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine per l'espletamento dei procedimenti di responsabilita' per recuperi, a norma della presente legge, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, e' fissata al 31 dicembre 1922.
Testo in vigore dal 3 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009
