Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1922 al 3 ottobre 1922. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1236, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la presente legge, e' assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori.
L. 29 dicembre 1921, n. 1979
2La L. 29 dicembre 1921, n. 1979 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine assegnato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la presente, e' prorogato fino al 30 giugno 1922.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1922 al 3 ottobre 1922
