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La Commissione dovra' presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di sei mesi dalla sua costituzione. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1236, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la presente legge, e' assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori.

L. 29 dicembre 1921, n. 1979

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La L. 29 dicembre 1921, n. 1979 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine assegnato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la presente, e' prorogato fino al 30 giugno 1922.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1922 al 3 ottobre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1922

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 1921 al 1 febbraio 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1921, n. 1979

    La L. 29 dicembre 1921, n. 1979 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine assegnato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la presente, e' prorogato fino al 30 giugno 1922.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-07-18;1005~art7 · fonte del testo