Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1907 al 16 dicembre 2009. 51 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, e' sostituito dal seguente:
tolto: La giustizia militare in tempo di pace e' amministrata da:
tolto: un tribunale supremo di guerra e marina;
tolto: tredici tribunali militari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-03-21;84~art1 · fonte del testo