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[1]L'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, e' sostituito dal seguente:
[2]La giustizia militare in tempo di pace e' amministrata da:
[3]un tribunale supremo di guerra e marina;
[4]tredici tribunali militari.
Testo in vigore dal 26 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
