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Il soprassoldo fisso, di cui alla tabella n. IV, lettera p), annessa al testo unico di cui al precedente art. 3, per gli ufficiali istruttori dei tribunali militari e' ridotto a lire 400.

Testo in vigore dal 26 marzo 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-03-21;84~art4 · fonte del testo