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[1]All'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, e' sostituito il seguente:

[2]I colonnelli di tutto le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita'. Essi dovranno, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, subire apposito esperimento di abilita' e coltura professionale, il cui risultato costituira' un elemento di giudizio per la loro promovibilita'.

Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 11 settembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1915-03-21;301~art3 · fonte del testo

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