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[1]All'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, e' sostituito il seguente:
[2]I colonnelli di tutto le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita'. Essi dovranno, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, subire apposito esperimento di abilita' e coltura professionale, il cui risultato costituira' un elemento di giudizio per la loro promovibilita'.
Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 11 settembre 1925
