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[1]All'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, e' sostituito il seguente:
[2]((L'avanzamento al grado di colonnello ha luogo esclusivamente a scelta fra i tenenti colonnelli, del rispettivo ruolo, che abbiano superato esperimenti da stabilirsi con decreto Reale e che per carattere, capacita' professionale, qualita' militari e cultura, diano sicuro affidamento di saper esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore)).
Testo in vigore dal 11 settembre 1925 al 16 dicembre 2009
