Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali, e' sostituito il seguente:

[2]Nell'arma dei carabinieri Reali, i posti che si rendono vacanti durante l'anno nell'organico dei subalterni sono occupati per due terzi dai sottotenenti dell'arma per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi non piu' di due anni di grado.

[3]In difetto di sottufficiali idonei a sottotenente, la proporzione sopra stabilita potra' essere alterata a favore dei tenenti delle armi predette e viceversa.

[4]I sottotenenti dei carabinieri reali, sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado.

Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1915-03-21;301~art6 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari