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[1]All'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali, e' sostituito il seguente:
[2]Nell'arma dei carabinieri Reali, i posti che si rendono vacanti durante l'anno nell'organico dei subalterni sono occupati per due terzi dai sottotenenti dell'arma per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi non piu' di due anni di grado.
[3]In difetto di sottufficiali idonei a sottotenente, la proporzione sopra stabilita potra' essere alterata a favore dei tenenti delle armi predette e viceversa.
[4]I sottotenenti dei carabinieri reali, sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado.
Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 1919
