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[1]All'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali, e' sostituito il seguente:
[2]((Nell'arma dei carabinieri Reali i posti vacanti nell'organico dei subalterni sono occupati per un terzo da sottufficiali dell'arma nominati, sottotenenti e per due terzi da tenenti effettivi o di complemento di fanteria cavalleria, artiglieria e genio che posseggano i requisiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.
[3]In difetto di elementi idonei di una delle anzidette specie, le vacanze potranno essere occupate con elementi dell'altra.
[4]I sottotenenti dei carabinieri Reali sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado)).
Testo in vigore dal 16 dicembre 1919 al 16 dicembre 2009
