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[1]All'art. 52 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, a. 50, e' sostituito il seguente:
[2]Nel trasferimento da ruolo a ruolo senza promozione e' conservata l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.
Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 1919
