Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 52 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, a. 50, e' sostituito il seguente:

[2]Nel trasferimento da ruolo a ruolo senza promozione e' conservata l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.

Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1915-03-21;301~art7 · fonte del testo

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