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[1]All'art. 52 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, a. 50, e' sostituito il seguente:
[2]((Nel trasferimento da ruolo a ruolo, senza promozione, e' conservata l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.
[3]E' fatta eccezione per i tenenti effettivi o di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio trasferiti nel ruolo degli ufficiali effettivi dei carabinieri Reali, la cui nuova anzianita' e' determinata della data di trasferimento.
[4]I tenenti in servizio attivo permanente hanno la precedenza sui tenenti di complemento nel trasferimento nell'arma dei carabinieri Reali)).
Testo in vigore dal 16 dicembre 1919 al 16 dicembre 2009
