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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato, ad inserire la presente legge nel testo unico, di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1913, n. 601.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 marzo 1915.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Salandra - Zupelli.
[6]Visto il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 2009
